Le misure dell’ascensore, nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche, rappresentano un tema fondamentale per chi sta pensando di adeguare un edificio e installare un tale elemento. Nondimeno, cagionano qualche ansia. In particolare, si teme che lo spazio a disposizione non sia sufficiente a garantire il rispetto delle misure minime stabilite dalla legge.
Vale dunque parlare delle misure dell’ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dando conto di quanto impone la normativa, caso per caso. Lo faremo in questa breve ma esaustiva guida, che si concluderà anche su una riflessione circa costi e agevolazioni.
Ascensore e abbattimento delle barriere architettoniche
Prima di esporre il contenuto della normativa circa le misure dell’ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, è bene chiarire alcuni aspetti.
Per esempio, l’approccio del legislatore a riguardo. Un approccio decisamente interventista, peraltro inaugurato più di trent’anni fa. Lo scopo è garantire, per quanto possibile dal rispetto dei diritti altrui, la piena mobilità a chi soffre di disabilità o comunque lamenta importanti difficoltà motorie. Le norme da prendere come riferimento sono la legge n. 13 del 1989, che contiene le disposizioni e le indicazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche; e il decreto ministeriale n. 236 del 1989, che si occupa del medesimo tema ma da un punto di vista quasi interamente tecnico.
In particolare la prima normativa stabilisce un principio fondamentale, quello della solidarietà condominiale. In buona sostanza, e specie se l’oggetto del contendere è una barriera architettonica, i condomini sono tenuti a favorire o almeno a non ostacolare il suo abbattimento. L’enunciazione di questo principio, e a dire il vero alcune dirimenti sentenze della Corte di Cassazione, hanno prodotto alcuni effetti importanti. Per esempio, la possibilità di installare dispositivi o di apportare modifiche anche in contraddizione con la volontà assembleare, se tali opere puntano ad abbattere barriere architettoniche e vengono sostenute a proprie spese.
Qualora invece ci tentasse la via della concordia, sarebbe necessario raggiungere in sede assembleare la maggioranza dei voti, considerando ovviamente i millesimi di proprietà.
Le misure stabilite per legge
Chiariti questi punti, possiamo parlare più approfonditamente delle misure dell’ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In realtà, occorre distinguere tra le varie casistiche, che sono frutto della combinazione tra più parametri: costruzione nuova/esistente; uso residenziale/non residenziale.
Ecco un comodo prospetto sulle misure minime degli ascensori:
- Nuove costruzioni, uso non residenziale. Le cabine devono essere profonde almeno 140 cm e larghe 110 cm. Inoltre, le porte devono vantare una luce di almeno 80 cm. Lo spazio libero antistante il vano, poi, deve misurare almeno 150 cm per lato.
- Nuove costruzioni, uso residenziale. La profondità delle cabine dev’essere superiore a 130 cm, mentre la larghezza dev’essere almeno di 95 cm. Le misure della luce delle porte e degli spazi antistanti sono invariate rispetto agli ascensori per uso non residenziale.
- Costruzioni esistenti, uso residenziale e non residenziale. In caso di costruzioni esistenti, il legislatore non fa distinzione tra uso residenziale e non residenziale. Ad ogni modo, la cabina deve misurare almeno 120 cm in profondità e 80 cm in larghezza. La luce delle porte e lo spazio antistante prevedono misure identiche alle altre casistiche. Inoltre, viene definita una capienza e una portata minime, che devono essere rispettivamente di 4 persone e 350 kg.
Il legislatore propone misure specifiche anche per un altro genere di edificio, ovvero quelli destinati alle funzioni pubbliche. In questo caso la cabina deve misurare almeno 140 cm (profondità) e 110 cm (larghezza). La capienza dev’essere di almeno 8 persone e la portata almeno di 630 kg.
Info, costi e agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Quanto costa installare un ascensore? La risposta più rapida è: tanto. Non a caso, la spesa viene di norma sostenuta dal condominio nel suo complesso. I prezzi variano da modello a modello, e anche in base alle dimensioni e alla lunghezza della corsa (numero di piani coperti) ma è raro spendere meno di 20mila.Per i grandi condomini, che constano di 7 o 8 piani, si possono raggiungere anche gli 80mila.
Certo, essendo la spesa di norma divisa tra tutti i condomini, il carico da sopportare per il singolo è generalmente sostenibile. Come se non bastasse, il legislatore pone in essere alcune importanti agevolazioni.
Per esempio, si fa un gran parlare del bonus ascensori. Dietro questo nome, esplicativo ma gergale, si nasconde la “vecchia” detrazione IRPEF al 75%. In buona sostanza, si sconta il 75% della spesa direttamente nell’IRPEF. In alternativa è possibile cedere questo diritto alla detrazione, a tutti gli effetti un credito di imposta, e ottenere un risparmio immediato.
Per inciso, questa agevolazione è riservata a tutti gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, e non solo all’installazione degli ascensori.