Negli ultimi mesi sono stati pubblicati alcuni chiarimenti circa la detrazione per il montascale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Precisazioni che hanno contribuito a fare luce su alcuni aspetti controversi e che rischiavano di creare un vuoto normativo.
Ovviamente, l’Ente è intervenuto sull’agevolazione in generale, che coinvolge non solo l’installazione del montascala bensì tutti gli interventi che consentono di superare le barriere architettoniche. Nel caso dei dispositivi di sollevamento per disabili: servoscala, piattaforme elevatrici, ascensori esterni etc.
Vale la pena dare contezza di questi chiarimenti e fornire una panoramica sulla detrazione in questione.
Quale detrazione spetta a chi installa un montascale
A dire il vero, le opportunità sono numerose, sebbene solo in parte sovrapponibile. L’agevolazione più importante è proprio la detrazione Irpef al 75%. In buona sostanza, è possibile recuperare il 75% della spesa mediante il meccanismo della detrazione IRPEF. Ovviamente, non in un’unica soluzione, bensì dividendo il credito maturato in cinque quote annuali di pari importo.
L’agevolazione è disponibile solo per i lavori realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Non è escluso però che il nuovo governo proroghi l’intervento, o piuttosto ne elabori una versione più edulcorata, che preveda una aliquota più bassa (tendenza che ha già interessato alcuni bonus, quello relativo alle facciate).
In alternativa, è possibile procedere con la cessione del credito. Si cede il diritto alla detrazione a un ente terzo, che può essere la medesima impresa realizzatrice dell’intervento, e in cambio si ottiene un equivalente sconto in fattura. Una possibilità, questa, che incontra l’apprezzamento dei contribuenti, in quanto trasforma un recupero di medio lungo termine in un risparmio immediato.
Insomma, i meccanismi e le dinamiche sono gli stessi delle altre agevolazioni fiscali, almeno quelle relative ai lavori di tipo edile.
A cambiare sono l’aliquota, che come abbiamo visto in questo caso è molto alta, gli interventi interessati e soprattutto i massimali. I limiti di spesa variano in base al contesto.
Per gli edifici unifamiliari o gli appartamenti comunque indipendenti dal punto di vista funzionale (accesso autonomo all’esterno) è previsto un tetto di 50.000 euro.
Per i condomini composti da al massimo otto appartamenti il limite di spesa è di 40.000 euro (ovviamente per ciascun appartamento).
Per i condomini composti da più di otto appartamento il limite di spesa è di 30.000 euro (anche in questo caso per ciascun appartamento).
I limiti sono poco stringenti e coprono senza dubbio i costi per l’installazione di un montascale, che si attestano nell’ordine delle migliaia di euro. Potrebbero risultare leggermente stretti per interventi più imponenti, come l’installazione di ascensori esterni.
Le altre agevolazioni riguardanti i dispositivi per disabili
La detrazione al 75% non è l’unica soluzione di cui il contribuente può fruire. Si segnala infatti anche la detrazione al 19%, che è regolata dai medesimi meccanismi ma:
- È relativa solo all’acquisto di dispositivo, non al lavori funzionali all’installazione o alla posa;
- Va fruita una tantum, nel medesimo anno in cui l’acquisto è stato finalizzato.
Ancora più interessante è la possibilità di associare gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, cui entra a pieno titolo anche l’installazione del montascale, al super bonus 110%.
Infatti, interventi di questo tipo possono essere considerati come “trainati”, sebbene presentino scopi e caratteristiche del tutto diversi dagli interventi “trainanti” (es. la posa del cappotto termico).
Detrazione montascale e Agenzia delle entrate: le precisazioni
Riguardo alla detrazione montascale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente allo scopo di disciplinare alcuni aspetti dubbi. Per esempio:
- I requisiti personali e fisici, legati allo stato di salute
- I limiti di spesa per gli interventi nelle parti comuni
- I limiti di spesa in caso di concomitanza con altri bonus e altri interventi.
Questi temi sono stati affrontati negli interpelli 291, 292 e 293 del 23 maggio 2022. Da quali documenti emerge che:
- Non sussistono requisiti di natura fisica al godimento dell’agevolazione. A fare fede non è la condizione di disabilità del richiedente, bensì la natura dell’intervento.
- I limiti di spesa sono applicabili in maniera disgiunta, se realizzati sia negli appartamenti privati sia nelle parti comuni. Insomma, la spesa per le parti comuni non interferisce con la spesa per i locali privati.
- La detrazione al 75% presenta limiti di spesa “propri” e “autonomi” rispetto ad altri interventi concomitanti e coperti da altre agevolazioni. Per esempio, se si fruisce dell’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie (detrazione al 50%) e si raggiunge il tetto di 96.000 euro, è possibile comunque fruire della detrazione al 75%, rispettando ovviamente i limiti di 50-40-30.000 euro.