Il tema dei diritti del disabile in condominio è spinoso per almeno due motivi. In primo luogo, è regolato da un quadro normativo abbastanza complesso, che fa riferimento a più leggi. Secondariamente, abbraccio un tema ancora più controverso, quello dell’incompatibilità tra gli interessi dei disabili e gli interessi di altri condomini.
Vale la pena approfondire, spiegando come il legislatore si pone rispetto al tema dei diritti dei disabili in condominio ed elencando le garanzie concesse a chi versa in uno stato di invalidità.
Diritti del disabile in condominio: il quadro normativo
Prima di tutto, è bene descrivere i principi base che il legislatore ha stabilito circa la questione dei diritti del disabile in condominio. Ebbene, il principio base consiste nella priorità degli interesse degli invalidi rispetto a quello degli altri condomini. Si tratta però di una priorità condizionata, che in alcuni casi prevede un’assunzione di responsabilità da parte del disabile medesimo, nonché la presa in carico di impegni precisi.
Ad ogni modo, il quadro di riferimento vede la sua punta di diamante nella legge n. 18 del 3 marzo 2009, che recepisce e rielabora la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Di fondamentale importanza, e dal taglio decisamente più operativo, è la legge 13/1989, che riguarda esplicitamente i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per quanto concerne invece la questione delle maggioranze assembleari, propedeutica a qualsiasi decisione circa l’avvio dei lavori, fa fede l’articolo 1120 del Codice Civile.
A fare da cornice, infine, sono gli articoli 2 e 32 della Costituziione, i quali stabiliscono l’obbligo di tutela del diritto alla vita di relazione e alla salute.
L’abbattimento delle barriere architettoniche
Il tema dei diritti del disabile nel condominio fa perno sull’abbattimento delle barriere architettoniche. D’altronde, il diritto maggiormente a rischio per i disabili è proprio quello alla mobilità.
Gli interventi possono essere i più svariati. Si va dall’installazione dell’ascensore, dispositivo fondamentale per garantire un comodo accesso all’abitazione, alle soluzioni di comodo, come possono essere i montascale e i servoscala. Stesso discorso per le rampe che affinacano le scale, e che uniscono il manto stradale al marciapiede.
La questione è complessa in quanto i lavori gravano quasi sempre sulle parti comuni, e quindi devono incontrare il favore dell’assemblea.
Il disabile ha però il diritto di richiedere qualsiasi lavoro utile all’abbattimento delle barriere architettoniche. Insomma, può forzare l’inserimento del medesimo tra gli ordini del giorno.
Una volta che la richiesta giunge in assemblea, viene sottoposte alle dinamiche tradizionalo. L’approvazione è a maggioranza, e segue la ripartizione delle spese secondo i millesimi di proprietà.
Cosa succede se l’assemblea rigetta la proposta? E’ una domanda più che lecita, in quanto fa riferimento a una eventualità tutt’altro che rara. Un’eventualità che genera tensioni e spesso veri e propri litigi. Un’evetualità che rivela uno scontro di interessi.
Ma è il legislatore a venire nuoamente in soccorso del disabile. La legge infatti stabilisce che il disabile possa forzare l’esecuzione dei lavori anche se gli altri condomini non sono d’accordo. Questa possibilità è però vincolata a due condizioni: in primis, il disabile – con comunicazioni tracciabili – deve dimostrare di aver fatto di tutto per addivenire a una soluzione condivisa; in secondo luogo, deve pagare i lavori di tasca sua.
Insomma, deve farsi carichi di una spesa ingente. Per fortuna, essa è mitigata da alcune agevolazioni fiscali, come quella che prevede la detrazione IRPEF del 75% delle spese.
Il posto auto
Un altro diritto del disabile in condominio riguarda la gestione del posto auto. L’ubicazione di quest’ultimo rappresenta spesso un problema per chi soffre di disabilità. Non di rado, è posto lontano dal portone, sicché il disabile è costretto a percorrere svariati metri su una superficie non sempre regolare e comunque scomoda.
Ebbene, la legge consente al disabile di ottenere un’assegnazione più consona alle sue esigenze. Ovvero, di godere del posto auto più vicino al portone.
Inoltre, qualora il condominio non godesse di parcheggi riservati, gli consente la possibilità di riservare a se stesso il posto pubblico più vicino, mediante l’apposizione delle proverbiali linee gialle.