Quanto dev’essere grande una cabina dell’ascensore adatta ai disabili e al passaggio delle carrozzine? Per rispondere non basta affidarsi al buon senso ma è necessario indagare sulle disposizioni di legge. Per fortuna, da questo punto di vista le norme sono estremamente precise e non lasciano adito a dubbi.
In questa guida forniamo tutte le informazioni necessarie al corretto dimensionamento della cabina ascensore, a beneficio dei disabili e di chi, in generale, vuole installare un elemento a norma di legge.
Cabina ascensore per disabili: i riferimenti normativi
Prima di affrontare il peculiare tema delle misure della cabina ascensore per disabili, è bene fornire tutti i riferimenti normativi del caso.
A dire il vero non sono numerosi ma spiccano per completezza e per la capacità di fornire coordinate precise per la costruzione e l’installazione degli ascensori.
Il più importante è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996, anche noto come “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Come si evince dal nome, non si limita ai soli ascensori.
Il decreto è valido su tutto il territorio nazionale, a esclusione delle regioni che hanno anticipato il legislatore nazionale con disposizioni proprie. L’unica regione ad esserci riuscita è la Lombardia. Nello specifico, per i lombardi fa testo la Legge Regionale n. 6 del 20 febbraio 1989.
Cosa dice la legge sulle dimensioni degli ascensori
In questo paragrafo parliamo delle misure così come vengono disciplinate dalla legge nazionale.
Occorre innanzitutto operare una doppia distinzione:
- Quella tra edifici preesistenti ed edifici di nuova costruzione;
- Quella tra edifici privati ed edifici pubblici.
Ma procediamo con ordine.
Per quanto concerne gli edifici privati…
- Se sono preesistenti, la cabina dell’ascensore, per essere conforme e quindi adatta anche ai disabili, deve misurare almeno 80 cm di larghezza e 120 cm di profondità. Inoltre, la porta deve avere una luce di almeno 75 cm e lo spazio antistante alla cabina deve misurare almeno 140 x 140 cm.
- Se sono di nuova costruzione, la cabina dev’essere larga almeno 95 cm e profonda 130 cm. Lo spazio antistante alla cabina deve invece misurare almeno 150 x 150 cm.
Per quanto concerne gli edifici pubblici, non si fa distinzione tra edifici preesistenti e nuovi. In ogni caso, la cabina dev’essere larga almeno 110 cm e profonda almeno 140 cm. Le porte, inoltre, devono avere una luce di almeno 80 cm. Infine, lo spazio antistante la cabina deve misurare almeno 150 x 150 cm.
Il consiglio, tuttavia, è di abbondare con le misure, qualora le caratteristiche dell’immobile lo consentano. Soprattutto se la cabina ascensore è pensata per i disabili, è bene porre al centro le esigenze di comfort.
Ascensore e disabili e dinamiche condominiali: una riflessione
L’ascensore è spesso fonte di litigi tra i condomini, dunque è bene operare una riflessione a riguardo. Il primo punto da considerare è il seguente: l’ascensore grava sulle parti comuni. Dunque, in linea teorica, la sua costruzione è vincolata al consenso dell’assemblea condominiale. Una volta che questa ha deliberato, si procede con l’iter classico, fino alla ripartizione delle spese in base ai millesimi di proprietà.
Può accadere, tuttavia, che l’installazione dell’ascensore venga considerata troppo costosa e che non si raggiunga la maggioranza. In questo caso, cosa possono fare i disabili? Devono accettare il verdetto? In realtà la legge conferisce loro la possibilità di procedere in maniera autonoma, a proprie spese, in modo da garantirsi il diritto alla mobilità. Tuttavia, devono farlo a proprie spese.
Alla luce di ciò è lecito chiedersi: quanto costa installare un ascensore? Beh, si parla di migliaia e migliaia di euro. Immaginando la necessità di coprire almeno quattro piani, ci si può attendere una spesa compresa tra 20 e 30 mila euro. I prezzi possono variare in base al design, alla grandezza e alle performance (alcuni ascensori sono più veloci di altri).
Ma c’è una buona notizia. Il legislatore ha predisposto una importante agevolazione, ovvero quella relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche. Essa consiste nella possibilità di recuperare dall’IRPEF il 75% della spesa nell’arco di cinque anni. Si tratta di un risparmio effettivo, per quanto diluito nel tempo, pari a tre quarti della spesa.
Purtroppo, non è più in vigore la cessione del credito, che permetteva di cedere il diritto alla detrazione ad altri soggetti in cambio di uno sconto immediato in fattura o di un finanziamento. In quel caso, il risparmio sarebbe stato immediato.